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Attività e Progetti >> Certificazione energetica

Attestato di Prestazione Energetica  

CHE COS'È

La Certificazione Energetica è documento ufficiale ideato per conoscere quanta energia è necessaria ad una unità immobiliare o un intero edificio per assicurare il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva ai propri abitanti che vi risiedono all’interno. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

Esso illustra sinteticamente come è realizzato un edificio (involucro esterno) e qual è il sistema di climatizzazione (riscaldamento invernale o raffrescamento estivo), dal punto di vista dei consumi.

In pratica anche gli edifici sono valutati energeticamente con una targhetta colorata identica a quella che troviamo attaccata negli elettrodomestici in vendita e dai cui riusciamo a capire (in base alle lettere e ai colori) se quell’abitazione o edificio consuma molto o poco: più alta è la classe più basso sarà il risparmio energetico, più bassa è la classe maggiore sarà il consumo energetico.

Dal 01-07-2009 il documento è diventato obbligatorio nei contratti di compravendita immobiliare e deve essere allegato dal venditore "all'atto del trasferimento a titolo oneroso, in originale o in copia autentica".

Con riferimento alla locazione, invece, tale certificazione deve essere messa a disposizione del conduttore, o ad esso consegnata, in copia conforme all'originale.

COME SI FA

Il Tecnico Certificatore esegue un sopralluogo al fine dei rilievi necessari utili al calcolo energetico; nella fattispecie si dovranno rilevare le metrature utili e lorde dell’unità immobiliare, la tipologia delle murature di tamponamento, dei serramenti, il tipo di caldaia o sistema di climatizzazione che assicura il confort all’interno dell’abitazione, l’esposizione cardinale, l’esistenza o meno dell’utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili (pannelli solari, biomasse, sonde geotermiche, eccetera)

Una volta raccolti i dati utili, questi vengono elaborati da un software appositamente concepito che determina la Classe Energetica derivante (ogni Regione dotata di proprio Regolamento, adotta un sistema di calcolo personalizzato e strutturato sulle linee guida emanate a livello nazionale).

Il Certificato viene poi depositato agli atti presso il Comune di appartenenza che ne verifica la correttezza delle informazioni riportate e ne rilascia una copia con timbro per accettazione.

Qualora il Certificato riguardi l’intera costruzione (edificio, villetta, palazzina), il Comune provvederà alla realizzazione della Targa Energetica che dovrà essere affissa all’esterno dell’edificio certificato.

CHI

Il proprietario dell’unità immobiliare o dell’intero stabile nomina un Tecnico Certificatore per la redazione del documento. Il Tecnico deve essere iscritto ad un ordine professionale abilitato (Ingegnere, Geometra, Architetto, Perito) e, nel caso di Regione che adotta una normativa più restrittiva rispetto a quella Nazionale, essere oltremodo iscritto all’Organo Certificatore (CENED Regione Lombardia, SICEE Regione Piemonte, AMBIENTE Regione Liguria, ERMES Regione Emilia Romagna ecc).

FAQ

Per quanto tempo è valido un attestato di certificazione energetica?

L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di energia.

Quali sono i casi esclusi dall’obbligo di predisporre l’attestato di certificazione energetica?

Sono escluse dall'applicazione normativa della Certificazione Energetica le seguenti categorie di edifici e di impianti: 

1.    gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" limitatamente alla parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

2.    i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

3.    i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; 

4.    gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

5.    le unità immobiliari o gli edifici a destinazione residenziale non dotati di sistema di riscaldamento invernale.

Non sono inoltre certificabili le unità immobiliari o gli edifici al cui interno siano installate stufe radianti, camini e/o analoghi sistemi portatili di riscaldamento quando la somma complessiva delle potenzialità termiche dei singoli apparecchi risulti inferiore ai 15 Kw minimi previsti dall’Articolo normativo in quanto non considerati utili al comfort abitativo minimo concettualizzato.

Quando serve l'attestato di Certificazione Energetica?

Ogni edificio di nuova costruzione nonché ogni edificio esistente suscettibile di ristrutturazione che coinvolga l’involucro (pareti esterne, coperture, solai, serramenti) e l’impiantistica destinata alla climatizzazione (sostituzione caldaia e sistema di distribuzione interna).

Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione del punto precedente deve essere dotato, all’atto della compravendita o della locazione, di attestato di certificazione energetica secondo le scadenze dettate dalle singole Regioni.


File Allegati
 A.P.E. Piemonte
 A.P.E. Liguria
 
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